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Molto spesso, quando si parla di visita medica nel campo degli obblighi per la Sicurezza sul Lavoro e l’Haccp, ai datori di lavoro viene… il mal di testa!

La verità è che c’è visita medica e… visita medica!

Si chiamano in tanti modi: preventiva… periodica… su richiesta… per cambio mansione… Ma vanno conosciute bene, per evitare di beccarsi sanzioni pesanti in caso di ispezioni per il D.Lgs 81/08 e l’igiene alimentare.

Indice:

Perché si fa la sorveglianza sanitaria e cosa si rischia?

La sorveglianza sanitaria viene fatta dal medico competente (specializzato in medicina del lavoro) per verificare la salute dei lavoratori e per accertarsi che le condizioni di lavoro non possano in qualche maniera danneggiare i lavoratori.

Cosa rischia il Datore di Lavoro che non fa fare ai propri lavoratori la visita media obbligatoria?

In caso di inadempienza, si rischiano sanzioni da € 2.192,00 a € 4.384,00.

Quanti tipi di visite mediche ci sono e con quali finalità?

La sorveglianza sanitaria viene svolta in diverse modalità e con diverse finalità.

Vediamole in dettaglio:

  • Visita medica preventiva:
    Ha lo scopo di verificare che non vi siano controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato e quindi ne valuta la sua idoneità;
  • Visita medica periodica:
    Ha lo scopo di verificare la salute del lavoratore e di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione (in genere una volta all’anno);
  • Visita medica su richiesta del lavoratore:
    Viene fatta qualora il medico competente la ritenga correlata ai rischi professionali o alle condizioni di salute del lavoratore, suscettibili di peggioramento a causa del lavoro svolto ed è sempre finalizzata a esprimere un giudizio di idoneità;
  • Visita medica in occasione del cambio della mansione:
    Ha lo scopo di verificare l’idoneità alla nuova mansione specifica;
  • Visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro:
    Avviene nei casi previsti dalla normativa vigente;
  • Visita medica preventiva in fase pre-assuntiva:
    Può essere svolta, su scelta del Datore di Lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL;
  • Visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi:
    Ha il fine di verificare l’idoneità alla mansione e va sottolineato che visite del genere NON possono essere effettuate per accertare stati di gravidanza né negli altri casi vietati dalla legge.

Alla fine della visita medica, che tipo di giudizi può esprimere il medico?

È proprio sulla base dei risultati della visita medica che il medico competente esprime un giudizio relativo alla mansione specifica.

Un giudizio che può essere di diversi tipi:

  • Idoneità;
  • Idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
  • Idoneità temporanea;
  • Idoneità permanente.

Alla prossima.

Aloha,
Gianluca Perna