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Molto spesso, quando si parla di visita medica nel campo degli obblighi per la Sicurezza sul Lavoro e l’Haccp, ai datori di lavoro viene… il mal di testa!
La verità è che c’è visita medica e… visita medica!
Si chiamano in tanti modi: preventiva… periodica… su richiesta… per cambio mansione… Ma vanno conosciute bene, per evitare di beccarsi sanzioni pesanti in caso di ispezioni per il D.Lgs 81/08 e l’igiene alimentare.
Indice:
- Perché si fa la Sorveglianza Sanitaria?
- Cosa rischia il Datore di Lavoro che non fa fare ai propri lavoratori la visita media obbligatoria?
- Quanti tipi di visite mediche ci sono e con quali finalità?
- Alla fine della visita medica, che tipo di giudizi può esprimere il medico?
Perché si fa la sorveglianza sanitaria e cosa si rischia?
La sorveglianza sanitaria viene fatta dal medico competente (specializzato in medicina del lavoro) per verificare la salute dei lavoratori e per accertarsi che le condizioni di lavoro non possano in qualche maniera danneggiare i lavoratori.
Cosa rischia il Datore di Lavoro che non fa fare ai propri lavoratori la visita media obbligatoria?
In caso di inadempienza, si rischiano sanzioni da € 2.192,00 a € 4.384,00.
Quanti tipi di visite mediche ci sono e con quali finalità?
La sorveglianza sanitaria viene svolta in diverse modalità e con diverse finalità.
Vediamole in dettaglio:
- Visita medica preventiva:
Ha lo scopo di verificare che non vi siano controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato e quindi ne valuta la sua idoneità; - Visita medica periodica:
Ha lo scopo di verificare la salute del lavoratore e di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione (in genere una volta all’anno); - Visita medica su richiesta del lavoratore:
Viene fatta qualora il medico competente la ritenga correlata ai rischi professionali o alle condizioni di salute del lavoratore, suscettibili di peggioramento a causa del lavoro svolto ed è sempre finalizzata a esprimere un giudizio di idoneità; - Visita medica in occasione del cambio della mansione:
Ha lo scopo di verificare l’idoneità alla nuova mansione specifica; - Visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro:
Avviene nei casi previsti dalla normativa vigente; - Visita medica preventiva in fase pre-assuntiva:
Può essere svolta, su scelta del Datore di Lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL; - Visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi:
Ha il fine di verificare l’idoneità alla mansione e va sottolineato che visite del genere NON possono essere effettuate per accertare stati di gravidanza né negli altri casi vietati dalla legge.
Alla fine della visita medica, che tipo di giudizi può esprimere il medico?
È proprio sulla base dei risultati della visita medica che il medico competente esprime un giudizio relativo alla mansione specifica.
Un giudizio che può essere di diversi tipi:
- Idoneità;
- Idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- Idoneità temporanea;
- Idoneità permanente.
Alla prossima.
Aloha,
Gianluca Perna
Buongiorno non sono stato sottoposto a visita medica preassuntiva di idoneità alla mansione Vorrei sapere se devo tutelarmi presso l’uff.PSAL competente del territorio sono Carpentiere senza vacino antitetanico ormai da 5 mesi assunto presso Carpenteria ;il datore di Lavoro NON ne vuole sapere …che fare ?
Buongiorno Fabio e grazie per la Tua cortese richiesta.
Quello che alcuni Datori di Lavoro purtroppo non sanno è che spetta a loro e soltanto a loro attivare la sorveglianza sanitaria dei propri dipendenti (D.lgs. 81/08, art. 18 e successive modifiche).
In caso di mancata osservazione, lo stesso Datore di Lavoro è punito con l’arresto da 4 a 8 mesi o con ammenda da 5 a 10.000 euro (D.lgs. 81/08, art. 55 e successive modificazioni).
Oltre a riparlarne col tuo Datore di Lavoro, quindi, ti consiglio eventualmente di assumere ulteriori informazioni presso l’ufficio ASL-PSAL competente.
Se vado a fare la Visita medica preassuntiva.. E risultato positivo al thc quali conseguenze ho oltre a non poter essere assunto? Io so che il medico da alla azienda l idoneità è basta.. I miei esami verranno a conoscenza del datore? Grazie mille
Buongiorno Marco,
quello che dice la norma, in relazione alle visite mediche e al rispetto della privacy, è quanto segue:
1) i risultati degli esami non vengono a conoscenza del datore di lavoro;
2) al datore di lavoro vengono consegnati il giudizio di idoneità e una busta chiusa sigillata contenente gli esami, che non può aprire.
Buongiorno vorrei farle questa domanda, io lavoro da circa 3 anni nella stessa azienda la prima volta ho fatto la visita medica e tutto e’ andato per il meglio, ora passati 3 anni ci devo tornare ma vedo che mi e’ scesa la vista, sono un videoterminalista e sto sempre davanti al pc, questo cosa mi potra’ causare<'
Buongiorno Mario,
di norma, quando il lavoratore si sottopone a visita medica e riscontra eventuali problematiche (nel suo caso, il calo della vista), possono aprirsi due scenari:
a) se il calo della vista è controllato e il problema si può risolvere con degli occhiali, il medico del lavoro manderà il lavoratore a fare una visita oculistica in modo che questi possa continuare a svolgere la sua mansione regolarmente;
b) se il calo della vista invece è elevato e pur con l’ausilio di occhiali il lavoratore avrebbe dei problemi, il medico del lavoro può decidere, a seguito dei risultati della visita oculistica, di fare un certificato di non idoneità alla mansione che questi ricopre o un certificato di idoneità parziale.